Federazione
Statuto
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Lo statuto della Federazione


Art. 1
- É costituita la federazione delle Scuole di formazione teologica del Triveneto. Vi aderiscono le Scuole che accettano il presente
Statuto.
- É consentita l'adesione alla Federazione di quegli Istituti che perseguono finalità analoghe alle Scuole di formazione teologica
e che facciano alla Federazione esplicita richiesta.

Art. 2
La Federazione, nel rispetto delle peculiarità di ogni singola Scuola, si propone i seguenti scopi:

a) promuovere e coordinare le attività delle varie Scuole e favorire lo scambio delle esperienze;
b) suggerire orientamenti comuni in ordine alle finalità, ai contenuti, ai metodi di insegnamento e ad eventuali inserimenti
     ecclesiali, così da favorire anche possibili passaggi da una Scuola all'altra;
c) curare i collegamenti con gli Istituti, le Facoltà e ogni altro tipo di Scuola Teologica.

Art. 3
Per corrispondere alle sue finalità la Federazione indice due assemblee annuali ordinarie dei rappresentanti delle Scuole, cura la raccolta e la comunicazione di ricerche e di sperimentazioni.

Art. 4
Gli organi della federazione sono:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio

Art. 5
L'Assemblea, composta dai rappresentanti designati dalle singole Scuole, delibera validamente quando è presente la maggioranza
assoluta delle Scuole federate.
Tre rappresentanti per ogni Scuola federata hanno diritto di voto nelle decisioni che vengono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente, dal Consiglio e, se richiesto per iscritto, dalla metà delle Scuole federate.
Alle riunioni assembleari possono partecipare anche rappresentanti di Scuole non federate, senza diritto di voto.

Art. 6
Il Presidente, eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione, convoca l'Assemblea e il Consiglio, cura il collegamento con la Conferenza Episcopale Triveneta e le relative Commissioni e Organismi.

Art. 7
Il Consiglio, costituito dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea (tre Direttori o Presidi e tre laici/laiche), dura in carica tre anni. Ha compiti organizzativi, promozionali, esecutivi, ed elegge al suo interno un vice-presidente, che ha funzioni di sostituto in caso di impedimento del Presidente.
I membri del Consiglio decadono se assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio si avvale, a seconda delle necessità, della Consulenza di esperti.

Art. 8
La Federazione, che non persegue scopi di lucro, si autofinanzia con quote annuali fissate dall'Assemblea.

Art. 9
Una Scuola decade dalla Federazione qualora per due anni non partecipi alle assemblee annuali e agli altri obblighi della
Federazione, senza giustificazioni.

Art. 10
Sede della federazione è la sede di residenza del Presidente.