Lo statuto della Federazione
Art. 1
- É costituita la federazione delle Scuole di formazione
teologica del Triveneto. Vi aderiscono le Scuole che accettano
il presente
Statuto.
- É consentita l'adesione alla Federazione di quegli Istituti
che perseguono finalità analoghe alle Scuole di formazione
teologica
e che facciano alla Federazione esplicita richiesta.
Art. 2
La Federazione, nel rispetto delle peculiarità di ogni
singola Scuola, si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e coordinare le attività delle varie
Scuole e favorire lo scambio delle esperienze;
b) suggerire orientamenti comuni in ordine alle finalità,
ai contenuti, ai metodi di insegnamento e ad eventuali inserimenti
ecclesiali, così da favorire
anche possibili passaggi da una Scuola all'altra;
c) curare i collegamenti con gli Istituti, le Facoltà
e ogni altro tipo di Scuola Teologica.
Art. 3
Per corrispondere alle sue finalità la Federazione indice
due assemblee annuali ordinarie dei rappresentanti delle Scuole,
cura la raccolta e la comunicazione di ricerche e di sperimentazioni.
Art. 4
Gli organi della federazione sono:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio
Art. 5
L'Assemblea, composta dai rappresentanti designati dalle singole
Scuole, delibera validamente quando è presente la maggioranza
assoluta delle Scuole federate.
Tre rappresentanti per ogni Scuola federata hanno diritto di voto
nelle decisioni che vengono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria
dal Presidente, dal Consiglio e, se richiesto per iscritto, dalla
metà delle Scuole federate.
Alle riunioni assembleari possono partecipare anche rappresentanti
di Scuole non federate, senza diritto di voto.
Art. 6
Il Presidente, eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta di
voti, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione, convoca l'Assemblea
e il Consiglio, cura il collegamento con la Conferenza Episcopale
Triveneta e le relative Commissioni e Organismi.
Art. 7
Il Consiglio, costituito dal Presidente e da sei membri eletti
dall'Assemblea (tre Direttori o Presidi e tre laici/laiche), dura
in carica tre anni. Ha compiti organizzativi, promozionali, esecutivi,
ed elegge al suo interno un vice-presidente, che ha funzioni di
sostituto in caso di impedimento del Presidente.
I membri del Consiglio decadono se assenti ingiustificati per
tre volte consecutive.
Il Consiglio si avvale, a seconda delle necessità, della
Consulenza di esperti.
Art. 8
La Federazione, che non persegue scopi di lucro, si autofinanzia
con quote annuali fissate dall'Assemblea.
Art. 9
Una Scuola decade dalla Federazione qualora per due anni non partecipi
alle assemblee annuali e agli altri obblighi della
Federazione, senza giustificazioni.
Art. 10
Sede della federazione è la sede di residenza del Presidente.